presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Loredana DE PETRIS (Misto) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 72-bis.
(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 200 milioni di euro annui».