presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Bachisio Silvio LAI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 72-bis.
(Misure per recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)
1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto del criteri di cui al comma 2 e del limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nel centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sul redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
a) avvio di un'attività di vendita, al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».