Articolo aggiuntivo n. 72.0.16 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali)

        1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con FANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

            a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

            b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

            c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

            d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

            e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 250 milioni di euro annui».