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Articolo aggiuntivo n. 72.0.25 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione)

        1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: '', nel 2018 è pari almeno 85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'' sono sostituite dalle seguenti: '', nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziarie pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio''».