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Articolo aggiuntivo n. 72.0.27 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie

per violazioni previste dal codice della strada)

        1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica'';

            b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

            c) al comma 5-bis, le parole: ''Alla lettera c) del'' sono sostituite dalla seguente: ''al'' e le parole ''polizia provinciale e di'' sono soppresse».