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Articolo aggiuntivo n. 72.0.35 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

        L'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 è sostituito dal seguente:

        ''a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione''».