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Articolo aggiuntivo n. 76.0.18 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 76.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il Titolo VIII, aggiungere il seguente:

«Titolo VIII-bis.

Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie

delle città metropolitane

Art. 76-bis.

(Finalità e ambiti di applicazione)

        1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato "Piano", nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali del loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.

        2. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini del territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.

        3. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessati da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

        4. L'insieme degli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli da 76-quater a 76-nonies e degli interventi previsti dagli articoli 76-decies e 76-undecies costituiscono il Piano.

Art. 76-ter.

(Definizioni)

        1. Ai fini del presente Titolo VIII-bis si intende per:

            a) "rigenerazione urbana": un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

            b) "programma integrato di rigenerazione delle periferie" (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

            c) "periferia": un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di, disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

            d) "documento programmatico di rigenerazione urbana" (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;

            e) "struttura di piano": una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

Art. 76-quater.

(Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane)

        1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2018 al 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasterire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie. Sono altresì autorizzate le ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 76-decies per gli anni 2018, 2019 e 2020.

        2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dai risparmi e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 76-duodecies.

Art. 76-quinquies

(PIRP)

        1. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

            a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo dì energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nel quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

            b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

            c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

            d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

            e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'usa di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

            f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

        2. I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongano il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAU da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo canto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente alla strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.

        3. I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.

        4. Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAU individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 3 dell'articolo 76-bis, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAU definisce:

            a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

            b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

            c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

            d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

            e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

            f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

        4. La mancata approvazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAU entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 76-sexies.

(Contenuti dei PIRP)

        1. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

            a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 76-quinquies, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

            b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

            c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

            d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

            e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

            f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

            g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

            h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

            i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

        2. Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

            a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

            b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

            c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

            d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

            e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

            f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

            g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

            h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

            i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

            l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;

            m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

            n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

        3. I PIRP, inoltre, devono sempre:

            a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

            b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

            c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente potenziali interessi per le azioni di progetto;

            d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

            e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

Art. 76-septies.

(Requisiti di ammissibilità dei PIRP)

        1. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 76-nonies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.

        2. I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.

        3. I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.

        5. Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

Art. 76-octies.

(Criteri di valutazione dei PIRP)

        1. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

            a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

            b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

            c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

            d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti; qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

            f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

            g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

        2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro fissato dall'articolo 76-quater, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 76-nonies, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

Art. 76-nonies.

(Agenzia per la valutazione dei programmi integrati di rigenerazione

delle periferie delle città metropolitane).

        1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata "Agenzia". L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.

        2. L'Agenzia ha facoltà dì operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.

        3. La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.

        4. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

        5. L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.

        6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.

        7. L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2029 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.

        8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.

        9. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

        10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

        11. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

        12. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi in coerenza con le disposizioni degli dagli articoli 76-quinquies, 76-sexies, 76-septies e 76-octies, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e í tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca del finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP, Il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.

        13. L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

Art. 76-decies.

(Misure per la mobilità sostenibile)

        1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti Casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo cli veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2018, 700 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro dal 2020 al 2028, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.

Art. 76-undecies.

(Utilizzo del patrimonio pubblico e abrogazioni di norme)

        1. Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

            a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;

            b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

            c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

            d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

            e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;

            f) riconversione a verde pubblico;

            g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

        2. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

        3. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

Art. 76-duodecies.

(Risorse per il Piano)

        1. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate in quota parte e fino al limite di 2.000 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2028, al Fondo di cui all'articolo 76-quater.

        2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        3. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 17.1

(Acquisto di pubblicità on line)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

        2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partiti IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

        3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

        "48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

            b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

            c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

            d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

        48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

        49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

            b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

            c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

            d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

        49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere".

        4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, cli cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

        5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

        6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento2;

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

        7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"»;

        Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui 1, comma 140 della legge della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 410 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.240 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033».