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Proposta di modifica n. 77.7 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:  

testo emendamento del 22/11/17

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Apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 4);

            2) al comma 1, lettera a), punto 7), capoverso «6)», sopprimere l'ultimo periodo;

            3) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4.». dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2019 ovvero dalle "istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui".»;

            4) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122 sono abrogati»;

            5) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        "3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 17-ter è soppresso;

            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: "nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse;

        3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

        3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1º gennaío 2019."»;

            6) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        "5-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.  78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ‘8 per cento' sono sostituite dalle seguenti: ‘4 per cento"'.

        5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1ºgennaio 2019».