presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Mauro Maria MARINO (PD)
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 22/11/17
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 4);
2) al comma 1, lettera a), punto 7), capoverso «6)», sopprimere l'ultimo periodo;
3) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4.». dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2019 ovvero dalle "istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui".»;
4) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122 sono abrogati»;
5) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: "nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse;
3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1º gennaío 2019."»;
6) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: 8 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento"'.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1ºgennaio 2019».