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Proposta di modifica n. 77.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:  

testo emendamento del 22/11/17

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Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 3» con il seguente:

        «Art. 3. - (Fatturazione elettronica). – 1. Per i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica:

            a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

            b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'art. 21-bis del DL n. 78 del 31 maggio 2010;

            c) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

            d) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

            e) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottabre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno;

            f) viene meno l'obbligo previsto al numero 7 dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

            g) viene meno l'obbligo di cui al comma 4, e quanto conseguentemente previsto al comma 5,del DL n. 179 del 18 ottobre 2012;

            h) è inibito l'utilizzo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale quali strumenti di supporto all'attività di controllo e accertamento messi in atto dagli Enti preposti e dalla Guardia di Finanza nei confronti dei contribuenti.».