presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Luigi PERRONE (NcI) e altri
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 22/11/17
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione iVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui».
All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.