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Proposta di modifica n. 77.47 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:  

testo emendamento del 22/11/17

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Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data, gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

        3-bis. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi quinto, sesto e ottavo sono abrogati e il settimo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, per le operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida, di cui 199-ter della medesima direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga, ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.»

        3-ter. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 7 e 8 sono abrogati.

        3-quater. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. La presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1º gennaio 2019».