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Articolo aggiuntivo n. 72.0.3 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)

        1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei princìpi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

        2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

        3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

            a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

            b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

            c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

            d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;

            e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

        4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

        5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Sp.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

        6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

        7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

        8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

        9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

        10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

        11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

        Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A.