presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Massimo MUCCHETTI (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 88-bis.
(Misure fiscali per l'economia digitale)
1. I soggetti indicati all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (gli "lntermediari Finanziari") che effettuano, per conto di propri clienti, pagamenti verso soggetti non residenti devono assumere, in aggiunta identificativi del beneficiario previsti all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il numero di codice fiscale. Per i soggetti residenti nella Unione europea che non sono in possesso del numero di codice fiscale, deve essere assunto il numero di partita IVA. Per i soggetti residenti fuori della Unione europea che non sono in possesso del numero di codice fiscale, l'Intermediario Finanziario incaricato del pagamento deve: (a) attribuire al non residente extracomunitario un codice identificativo provvisorio; (b) comunicare al medesima il codice identificativo provvisorio informandolo che l'obbligo di utilizzare detto codice in tutte le eventuali relazioni intrattenute con altri Intermediari finanziari; (c) comunicare contestualmente all'Anagrafe Tributaria ed all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice identificativo provvisorio.
2. Qualora nel semestre successivo all'attivazione del rapporto indicato al comma 1, e così nei successivi semestri, il non residente effettui un numero complessivo di transazioni superiore alle 1.500 unità per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, l'Anagrafe Tributaria, nei dieci giorni successivi alla scadenza del semestre in cui la soglia viene superata, comunica all'Intermediario Finanziario di cui al comma 1 l'avvenuto superamento della soglia e, limitatamente ai non residenti extracomunitari, il numero di codice fiscale definitivo attribuito informandolo ha di utilizzare detto codice in tutte le eventuali relazioni intrattenute con altri Intermediali Finanziari. L'Intermediario Finanziario, nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione di superamento della soglia, informa il non residente che verrà invitato dall'ufficio competente a chiarire la sua posizione ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Le modalità di attribuzione del codice identificativo provvisorio e definitivo, quelle di comunicazione dello stesso all'Anagrafe Tributaria ed all'Agenzia delle Entrate e le comunicazioni previste nel comma 2 e nell'articolo 41-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del comma 1.
4. La competenza territoriale per l'accertamento relativo ai soggetti non residenti di cui al comma 1 attribuita ad un ufficio, designato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, esistente presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate.
5. Gli Intermediari Finanziari non possono eseguire i mandati di pagamento di cui al comma 1 senza assumere gli elementi identificativi indicati ai commi 1 e 2 ovvero senza utilizzarli se questi sono stati assunti o attribuiti.
6. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere (b) e (c), e 5 si applicano gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
7. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f) le parole: "altro luogo di estrazione di risorse naturati" sono sostituite dalle seguenti: "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere";
b) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiuntala seguente:
"f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso";
c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "4. Nonostante i commi da 1 a 3, il termine 'stabile organizzazione' si considera non comprendere:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilità dibeni o merci appartenenti d'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa-immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa:
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ed e), a condizione che tale attività o, nel caso della lettera f) l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata avvolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:
a) lo stesso luogo o altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero;
b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
6. Nonostante le disposizioni dei commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti a porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:
a) in nome dell'impresa, oppure;
b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o;
c) relativi alla fornitura di servizi da parte dì tale impresa, si considera che tale-impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stata in relazione ad ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto svolgimento delle attività di cui a1 comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conta di un'impresa non residente; svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non residente un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente a indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, a, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale";
d) al comma 8 le parole: "dal comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 7".
8. Dopo l'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:
"Art. 41-quater.
1. Qualora si realizzino le circostanze previste all'articolo 88-bis, comma 2, della legge di bilancio per il 2018 l'ufficio competente, per tramite dell'intermediario Finanziaria di cui all'articolo 88-bis, comma 1, della legge di bilancio per il 2018 invita operatore non residente a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
2. L'invito deve essere notificato entro sei mesi dalla comunicazione di supero della soglia prevista comma 2, della legge di bilancio per il 2018. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".
9. È istituita l'imposta sulle attività digitali pienamente dematerializzate.
10. Le attività digitali pienamente dematerializzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1º luglio 2018. Il decreto del Ministro dell'economia delle finanze, nell'individuare le attività pienamente dematerializzate, tiene conto della presenza l'utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni digitali, database, marketplace magazzini virtuali; l'offerta di motori di ricerca o di servizi digitali quali servizi pubblicitari su siti web o su una applicazione digitale, la raccolta di dati.
11. L'imposta si applica sulle prestazioni di relative indicate al comma 10 ed commisurata all'ammontare del corrispettivo dovuto per le prestazioni ricevute.
12. L'imposta è applicata, con l'aliquota del 6 per cento, al momento del pagamento del corrispettivo in qualunque forma fosse venga eseguito. Il percettore del corrispettivo è tenuto a fornire la provvista perché il sono debitore, possa eseguire, per suo conto, il versamento della stessa ovvero, in mancanza di detta provvista, consentendo al medesima di trattenere un ammontare, pari all'imposta dovuta.
13. L'imposta non applicata:
a) se il corrispettivo è di importo unitario inferiore a 30 euro;
b) nei rapporti fra soggetti che producono reddito d'impresa, ivi inclusi i rapporti che intercorrono con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
c) se il debitore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale.
14. Per i termini di versamento dell'imposta e le relative modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nell'articolo 25-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
15. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta e per le sanzioni relative al parziale o omesso versamento della stessa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602.
16. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a partire dal 1º luglio 2018.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».