Proposta di modifica n. 49.5 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 49.
argomenti:  

testo emendamento del 22/11/17

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Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche»;

            b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire la progettazione delle opere ritenute prioritarie dal Piano invasi è istituito un Fondo progettazione rotativo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,  il cui funzionamento è regolato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

            c) al comma 2, sostituire le parole: «in stato di progettazione» con le seguenti: «e in uno stato avanzato di progettazione» e sopprimere le parole: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

            d) al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro»;

            e) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per i bacini naturali, utilizzati per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.

        3-ter. Al fine di consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza idraulica e alla difesa del mare dei territori di Ferrara e Rovigo, autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore del territorio di Ravenna, 2 milioni in favore del territorio di Ferrara e 1 milione in favore del territorio di Rovigo».

        Conseguentemente:

        a) alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2018:  –  78.000.000;

            2019:  –  60.000.000;

            2020:  –  50.000.000.

        b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di curo annui per gli anni 2019 e 2020, e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».