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Articolo aggiuntivo n. 76.0.10 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 76.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Stabilizzazione lavoratori socialmente utili del meridione

        1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

        2. Ai lavoratori di cui al comma 1 sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, fino all'entrata in vigore della presente, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3.

        3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2, con una dotazione di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2018.

        4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze».

        Conseguentemente, all'articolo 85 dopo comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n, 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

        2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

        2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

        Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».