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Articolo aggiuntivo n. 96.0.17 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 96.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per le vittime di reati finanziari)

        1.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito un fondo denominato "Fondo per le vittime di reati finanziari", in favore di coloro che hanno subito danni a seguito di situazioni di crisi del sistema creditizio, con dotazione iniziale per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni, anche utilizzando le risorse del fondo previsto dalla legge n. 266 del 2005 comma 343 e comma 345.

        2. Alla dotazione del Fondo partecipano altresì il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e ad esso vengono vincolate una quota parte delle entrate dovute alla cessione degli NPL degli istituti di credito veneto posti in liquidazione, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al punto 1.

        3. Il Fondo è finalizzato al soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei crediti risarcitori di azionisti ed obbligazionisti subordinati delle due banche venete BPVI e Veneto Banca, che abbiano perfezionato l'insinuazione dei propri crediti al passivo della liquidazione coatta amministrativa e tali siano stati accertati nello stato passivo.

        4. Per il raggiungimento delle finalità del Fondo può essere istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti apposito fondo rotativo.

        5. La gestione del Fondo è assegnata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione che si avvarrà di una Commissione etica di conciliazione per definire criteri di valutazione di priorità tra le richieste.

        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2018:  –  50.000.000;

            2019:  –  50.000.000;

            2020:  –  50.000.000.