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Articolo aggiuntivo n. 72.0.4 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

        2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza 11 Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

        3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa; costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

        4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

        5. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi-e passivi diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

        7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a

        fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

        8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana-(CRI)».