Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 77.121 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Respinto
argomenti:  

testo emendamento del 22/11/17

sharingList();

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

        "d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

            b) il comma 22.1, è sostituito dal seguente:

        "22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione, dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni"».