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Articolo aggiuntivo n. 80.0.3 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 80.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifica alla disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio e abolizione istituto del "solve et repete")

        1. All'articolo 68, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso».

        2. All'articolo 68, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992; n. 546, le parole: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre un terzo, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso".

        3. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se il ricorso in appello viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria regionale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".

        4. L'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: "Art. 69. - (Condanna dell'ufficio al rimborso). – 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o l'ente locale ai concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, la segreteria rilascia copia della sentenza, anche senza il relativo passaggio in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'articolo 25, comma 2, del presente decreto".

        5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato».