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Articolo aggiuntivo n. 80.0.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 80.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995)

    1. Al decreto legislativo n. 504 del 1995 inserire le seguenti modificazioni:

        1). L'Articolo 62-quater, comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Dal 1º gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenute nel medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

        2). All'Articolo 62-quater, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        "8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancate riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, e dell'imposta ex articolo. 11, comma 22, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

        9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

        10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. E consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

        11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».