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Articolo aggiuntivo n. 89.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 89.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Riutilizzo e proroga delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e 24,5-26,5 GHz alla banda ultra larga senza fili)

        1. Al fine di assicurare in prospettiva di copertura universale e l'accesso ai nuovi servizi nonché di coordinare gli investimenti nelle tecnologie a banda ultra larga garantendo una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz e 24,5-26,5 GHz in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022, possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 30 settembre 2018 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

        2. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz in scadenza nel 2023 e delle frequenze 245-26,5 GHz in scadenza nel 2022, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di universalità dei servizi di accesso a banda ultra larga, sull'intera banda attribuita, possono presentare a far data dal 30 giugno 2018, la richiesta di proroga al 31 dicembre 2029, della durata dei suddetti alle nuove condizioni previa presentazione di un'unica istanza ai sensi comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. Detta richiesta dovrà essere corredata di un dettagliato piano tecnico finanziaria, che tiene conto del criteri di congruità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2018 anche ai sensi della procedura di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 89.

        3. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda ed alla durata, è data dal valore fissato quale importo minimo di baso d'asta nella procedura per l'assegnazione delle frequenze 3.600-3.800 Mhz e 26,5-27,5 GHz, stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 89.

        4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle attività di gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, intraprende le iniziative per l'eventuale liberazione della porzione della banda di frequenze 3.400-3.600 MHz attualmente allocata al destinare all'utilizzo per servizi di comunicazione elettronica».