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Articolo aggiuntivo n. 100.0.7 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 100.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

        1. A1 fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tassa contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

        2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10».