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Articolo aggiuntivo n. 52.0.17 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 52.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle procedure per la pulizia degli alvei
ai fini di prevenzione del rischio)

        Gli interventi di pulizia degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale, che si rendono necessari in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, o ai fini di prevenirne il rischio, programmati o autorizzati dalle competenti autorità idrauliche, possono essere realizzati portando a scomputo dei costi per la pubblica amministrazione il trattenimento da parte delle imprese appaltatrici dei materiali rimossi con le operazioni di pulizia, nella misura congrua determinata dalle stazioni appaltanti. Della somma complessiva sulla quale calcolare lo scomputo fa parte l'IVA calcolata secondo le aliquote vigenti e versata dalla imprese esecutrici degli interventi secondo le modalità ordinarie».