Articolo aggiuntivo n. 53.0.13 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 53-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)

        Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge. 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

        2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017 n. 138 art. 25 comma 1».

        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»