presentato il 23/11/2017 in V Bilancio del Senato da Elena FERRARA (PD) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)
1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adattarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;
b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:
a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017, n. 850;
b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608».