presentato il 23/11/2017 in V Bilancio del Senato da Antonio MILO (ALA-PRI) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 66-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)
1. Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla G.U. n. 204 del 1 settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.
2. Ai fini dell'ottimizzazione del processo di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, di cui al precedente comma 1, e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, il commissario delegato per lo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017, è autorizzato, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 20 milioni di euro, in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento delta spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
3. Il commissario delegato per lo stato di emergenza autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui al precedente comma 2 contrae i finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistito dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 200 milioni di euro, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma. 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».