Articolo aggiuntivo n. 88.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 88.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure fiscali per l'economia digitale)

        1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2 bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma dei comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell'articolo 88 bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle Entrate con le specifiche modalità indicate dal Provvedimento del Direttore della stessa''.

        2. Il Provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è disposto nei sessanta giorni successivi all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 10.

        3. L'Agenzia delle Entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all'articolo 21, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, superiore alle 1.590 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione deve essere effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.

        4. L'invito deve essere notificato entro sei mesi dalla comunicazione di superamento della soglia indicata al comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

        5. L'invito di cui al comma 4 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.

        6. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la Direzione regionale della Lombardia. dell'Agenzia delle Entrate, designato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

        7. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera f) le parole ''altro luogo di estrazione di risorse naturali'' sono sostituite dalle seguenti: ''ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere'';

            b) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

            ''g) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso'';

            c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

        ''4. Nonostante i commi da 1 a 3, il termine stabile organizzazione si considera non comprendere:

            a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

            b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

            c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

            d )la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

            e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

            f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),

        a condizione che tale attività o, nel caso della lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

        5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

            a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa e per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, avvero:

            b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscono funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

        6. Nonostante le disposizioni dei commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello State per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

            a) in nome dell'impresa, oppure;

            b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o;

            c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.

        7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non sarà considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

        7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale'';

            d) Al comma 8 le parole: ''dal comma precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal comma 7''.

        8. Al non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 5 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

        9. È istituiti l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1, e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio delle Stato, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

        10. Le prestazioni di servizi, di cui al comma 9, sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

        11. L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

        12. L'imposta si applica nei confronti dei soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 9, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori. I medesimi committenti di cui al comma 9 versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

        13. Ai soggetti che, direttamente o mediante stabile organizzazione, effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 10 spetta un credito di imposta pari all'imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d) f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        14. In casa di ritardato od omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 16 si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo di imposta, con un minimo di euro 250. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione dal novanta al cento ottanta per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Alle sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

        15. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'imposta di cui al comma 9 si applicano le procedure previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

        16. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sona previsti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina dell'imposta di cui al comma 9.

        17. L'imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10 e comunque non prima del 1º luglio 2018.

        18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        19. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti».