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Articolo aggiuntivo n. 39.0.13 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

        1. I benefici spettanti dalla legge della legge 7 agosto 1990 n. 230 si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgano attività di informazione di interesse generale per un movimento politico, rappresentato anche per questa legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in almeno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, a decorrere dal 2008, anche relativamente ai benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con lo legge 133 del 6 agosto 2008».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.