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Articolo aggiuntivo n. 49.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 49.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementale di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020.

        2. A decorrere dall'anno 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dci posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale Dell'appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018».

        Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».