presentato il 23/11/2017 in V Bilancio del Senato da Francesca PUGLISI (PD) e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di scuole paritarie e school bonus)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, è stabilizzato per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 dopo le parole: ''presso le istituzioni scolastiche statali'' aggiungere le seguenti parole: ''e paritarie''.
4. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio''.
5. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
6. Il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n.107, è esteso nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2018 ed è pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018».
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: 15.000.000;
2019: 15.000.000;
2020: 15.000.000.