Proposta di modifica n. 71.35 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 ai comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti è attribuito un contributo da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a duecentomila euro annui. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 201».

        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2018: – 5.000.000

        2019: – 5.000.000

        2020: – 5.000.000.