Articolo aggiuntivo n. 93.0.4 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 93.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di ottimizzazione dell'attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della spesa per il personale)

        1. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

        2. A fini di coordinamento della spesa personale degli organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato sono istituite, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una o più sezioni speciali relative alla contrattazione collettiva che tengano conto della peculiarità dei relativi ordinamenti e delle specifiche professionalità».