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Articolo aggiuntivo n. 102.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 102.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

        1. Alla tabella del diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7-bis la cifra ''300,00'' è sostituita dalla seguente ''400,00'';

            b) dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente: ''Art. 7-ter. Istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza: euro 400,00''.

        2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', salvo il nato all'estero in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti di primo e di secondo grado sono nati all'estero'';

            b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', se non è adottato all'estero da nati all'estero i cui genitori sono anch'essi nati all'estero'';

            c) all'articolo 4, comma 1, le parole ''sono stati'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono o sono stati'' e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: ''b-bis) se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.; b-ter) se, prima del raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia e il genitore non decaduto dalla responsabilità o il tutore presenta una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;'';

            d) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente: ''Art. 4-bis. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:

            a) diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;

            b) titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;

            c) certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello Bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.'';

            e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine seguente periodo: ''Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.'';

            f) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole ''sono stati'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono o sono stati'';

            g) all'articolo 14, comma 1, le parole: ''se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana'' sono sostituite dalle seguenti ''non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica''.

        3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge, 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2019. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani».