Articolo aggiuntivo n. 25.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Programma triennale sperimentale in favore delle persone daltoniche)

        1. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, per il triennio 2018-2020 è attivata una campagna di screening gratuito in favore di studenti della, scuola dell'obbligo.

        2. Lo screening di cui al, comma 1 viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2017/2018 l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo screening su base volontaria.

        3. Al fine di adeguare, le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, nel triennio 2018-2020 gli insegnanti della scuola partecipano a corsi di formazione sui daltonismo predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 7, lettera b). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.

        4. Nel triennio 2018-2020 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.

        5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della, ricerca svolge specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari. Nel corso di ogni anno scolastico del triennio 2018-2020 gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.

        6. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione delle indicazioni di cui ai commi da 1 a 5 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

            a) per le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 (screening) nel limite massimo di cinquecento mila euro per l'anno 2018 e di centomila euro per ciascuno degli anni 2019, e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) per le disposizioni di cui al comma 3 (formazione) nel limite massimo di 2,5 milioni euro nell'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            c) per le disposizioni di cui al comma 5 (attività, informative) nel limite massimo di cinquecentomila euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018/2020 mediante corrispondente, riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».