Articolo aggiuntivo n. 39.0.11 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 23/11/17

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Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni fiscali per la pubblicazione di cataloghi d'arte)

        1. Alle imprese operanti nel settore dell'editoria che pubblicano cataloghi d'arte, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la pubblicazione e la commercializzazione dei medesimi cataloghi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a ciascun beneficiario di cui al comma 3, fino ad un importo massimo annuale di euro 40.000.

        3. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma l tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, operanti nel settore dell'edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, codice ATECO 58.1

        4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma l e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di pubblicazione e commercializzazione sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 51 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. AI credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        6. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

        7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

        8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 5 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».