presentato il 23/11/2017 in V Bilancio del Senato da Dario STEFANO (Misto) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
1. Alfine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 ovvero sentenza favorevole di primo grado, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale quarta serie speciale n. 56 del 2011, ovvero sentenza favorevole di primo grado.
2. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1º gennaio 2018, sui posti autorizzati dal d.P.R. 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».
Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».