presentato il 23/11/2017 in V Bilancio del Senato da Antonio D'ALI' (FI-PdL) e altri
testo emendamento del 23/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituto presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguite di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Ai suddetti comuni che, per le motivazioni di cui al precedente comma, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 hanno subito sentenze condannatorie e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice tali da causare il mancato conseguimento dell'obbiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 commi 475 e 476 della legge 11/12/2016 n. 232.
3. I comuni ai cui al comma 1, possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».
Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: