presentato il 24/11/2017 in V Bilancio del Senato da Raffaela BELLOT (NcI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 100-bis.
(Fondo per le vittime di reati finanziari e crisi bancarie)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fonde denominato ''Fondo per le vittime di reati finanziari'', in favore di azionisti e obbligazionisti delle due banche venete Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca danneggiati dalla crisi del sistema creditizio.
2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le somme iniziali da destinare al Fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, anche utilizzando le risorse del fondo di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme regolamentari finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui a commi 1 e 2 del presente articolo».