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Articolo aggiuntivo n. 100.0.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 100.

testo emendamento del 24/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per le vittime di reati finanziari e crisi bancarie)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fonde denominato ''Fondo per le vittime di reati finanziari'', in favore di azionisti e obbligazionisti delle due banche venete Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca danneggiati dalla crisi del sistema creditizio.

        2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le somme iniziali da destinare al Fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, anche utilizzando le risorse del fondo di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme regolamentari finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui a commi 1 e 2 del presente articolo».