Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 58.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 58.
  • presentato il 24/11/2017 in V Bilancio del Senato dal Governo.

testo emendamento del 24/11/17

sharingList();

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

        1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormento alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

        2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

        2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

        3. Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello dì aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

        4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019».