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Articolo aggiuntivo n. 74.0.2000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 74.
  • presentato il 25/11/2017 in V Bilancio del Senato dai Relatori.

testo emendamento del 25/11/17

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Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 74. - (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno) – 1. I programmi operativi nazionali ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero di cui al comma 1, dell'articolo 16 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, secondo periodo.

        2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

Art. 101.