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Articolo aggiuntivo n. 46.0.2000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 46.
  • presentato il 25/11/2017 in V Bilancio del Senato dai Relatori.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/17

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Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 46-bis.

(Smaltimento del contenzioso amministrativo)

        1. Al fine di ridurre l'arretrato e di migliorare la performance della Giustizia amministrativa, nella legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

''Art. 23-bis.

(Magistrati amministrativi ausiliari)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati amministrativi ausiliari nel numero massimo di venticinque per il Consiglio di Stato e di cento per i tribunali amministrativi regionali, per lo svolgimento di servizio onorario.

        2. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato amministrativo ausiliario i soggetti, appartenenti alle seguenti categorie, collocati a riposo da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda:

            a) i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, magistrati contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato;

            b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (12/D1) o costituzionale (12/C1).

        3. Per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

            a) essere cittadino italiano;

            b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

            c) non aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;

            d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

            e) avere idoneità fisica e psichica;

            f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle giurisdizioni, delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

            g) non aver compiuto 73 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario.

        4. Non possono essere nominati magistrati amministrativi ausiliari i soggetti che, ancorché appartenenti alle categorie di cui al comma 3, siano o siano stati:

            a) membri del Parlamento nazionale o europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;

            b) sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

            c) ecclesiastici o ministri di culto;

            d) titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

            e) iscritti all'ordine degli avvocati.

        5. Il magistrato amministrativo ausiliario è nominato per una durata non superiore a tre anni.

        6. Si applicano ai magistrati amministrativi ausiliari le disposizioni di status, ivi comprese le norme sulle incompatibilità e le norme disciplinari, previste per i magistrati amministrativi. Il magistrato amministrativo ausiliario non partecipa alle elezioni del giudice della Corte costituzionale e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il magistrato amministrativo ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutta la durata dell'incarico.

        7. 1 magistrati amministrativi ausiliari non possono svolgere funzioni di presidente del collegio ne funzioni presidenziali monocratiche; non possono inoltre essere relatori negli affari cautelari né negli affari ai quali si applicano i riti di cui agli articoli 112 e seguenti, 116, 117, 119, 120, 126, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Ai magistrati amministrativi ausiliari sono assegnati affari di merito relativi a ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2017. Di ciascun collegio giudicante non può far parte più di un magistrato amministrativo ausiliario presso i tribunali amministrativi regionali né più di due presso il Consiglio di Stato.

        8. Il magistrato amministrativo ausiliario ha obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n, 104, anche quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

        9. Ai magistrati amministrativi ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprensivo di euro 1.000 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, fatta eccezione per il mese di agosto di ciascun anno. Gli importi erogati non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenute previdenziali né assistenziali.

        10. In fase di prima applicazione, entro la data del 31 gennaio 2018, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa determina la pianta organica dei magistrati amministrativi ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascun tribunale amministrativo regionale o sezione staccata e presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascun ufficio giudiziario.

        11. Entro il termine di cui al comma 10 il consiglio di presidenza determina le modalità e ì termini di presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i criteri di composizione di un 'apposita commissione per la valutazione delle domande e il successivo reclutamento dei magistrati amministrativi ausiliari, alla quale possono partecipare, a titolo gratuito, anche componenti esterni al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché criteri di priorità nella nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i termini per l'accettazione e la rinuncia alla nomina a magistrato amministrativo ausiliario e i criteri e i termini per l'indicazione delle preferenze di sede. È riconosciuta preferenza, ai fini della nomina a magistrato amministrativo ausiliario, al pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo. A parità degli altri requisiti, è riconosciuta preferenza alla minore età anagrafica.

        12. Le delibere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di cui ai commi 10 e 11 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della pubblicazione è dato avviso sul sito internet della giustizia amministrativa.

        13. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva le graduatorie degli idonei, distinte per ciascun ufficio giudiziario, che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della giustizia amministrativa e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei magistrati amministrativi ausiliari fino all'esaurimento dei posti disponibili.

        14. I presidenti dei tribunali amministrativi divisi in sezioni, nonché il presidente del Consiglio e di Stato, assegnano i magistrati amministrativi ausiliari alle sezioni dell'ufficio giudiziario e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

        15. Con cadenza almeno annuale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, può far scorrere le graduatorie di cui al precedente comma 13; nel caso in cui le predette graduatorie siano esaurite, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può bandire i posti di magistrato amministrativo ausiliario che risultino vacanti, nel rispetto dei limiti numeri di cui al comma 1 e osservando le procedure previste dai commi 11, 12 e 13. Su richiesta e comunque con l'assenso del magistrato ausiliario, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione all'andamento dell'attività di smaltimento dell'arretrato, può assegnare il magistrato ausiliario ad altro ufficio giudiziario, la cui circoscrizione territoriale sia confinante con quella dell'ufficio giudiziario di prima assegnazione.

        16. Il magistrato amministrativo ausiliario cessa dall'incarico alla scadenza del triennio dalla nomina e nelle ipotesi di decadenza per il venir meno taluno dei requisiti per la nomina, di dimissioni, di revoca ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

        17. In ogni momento il presidente della sezione cui il magistrato amministrativo ausiliario è assegnato propone motivatamente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la revoca del magistrato amministrativo ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. In ogni caso è proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia redatto, per qualunque causa, in relazione a ciascun anno dell'incarico, almeno cento provvedimenti idonei a definire in tutto o in parte il grado di giudizio; si considerano ai fini del computo del numero dei provvedimenti anche le ordinanze con le quali sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sentito il magistrato amministrativo ausiliario interessato e verificata la fondatezza della proposta, esprime parere per la revoca, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Non si applicano l'articolo 13, terzo comma, della presente legge e l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n, 1054.

18. L'efficacia del presente articolo e di tutte le nomine a magistrato amministrativo ausiliario, in qualunque tempo disposte, termina il 28 febbraio 2021''.

        2. Nella selezione degli affari da assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari il presidente della sezione accorda priorità ai ricorsi iscritti prima del 31 dicembre 2013, preferendo tra detti ricorsi quelli di più risalente iscrizione. In nessun caso il presidente della sezione, in relazione a ciascuna udienza, può assegnare a un magistrato amministrativo ausiliario più di due affari che presentino carattere di serialità.

        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.125.000 per l'anno 2018, di euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

        4. La commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n, 2, può determinare le norme per l'applicazione del presente articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

        5. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016, le parole: ''1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019''».

Art. 68.