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Articolo aggiuntivo n. 20.0.7 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Accolto

testo emendamento del 26/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        Al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».