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Articolo aggiuntivo n. 32.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.

        2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

        3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra ex-lege nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

        4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

        5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

        Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».