Articolo aggiuntivo n. 88.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 88.
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testo emendamento del 26/11/17

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Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure fiscali per l'economia digitale)

All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell'art. 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa.»

2. Il provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è adottato entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 10.

3. L'Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.

4. L'invito di cui al comma 3 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall'articolo l-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. L'invito di cui al comma 4 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.

6. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.

7. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

a)         l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b)         la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)        la disponibilità di una sede fìssa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)         la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f)         la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),

a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fìssa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a)   lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero

b)        l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario,

purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono

a)         in nome dell'impresa, oppure

b)         relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure

c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale";

d) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

8. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

9. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da (i) imprese agricole, (ii) soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (iii) soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

10. Le prestazioni di servizi di cui al comma 9 sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

11. L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

12. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. L'imposta è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 15.

14. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 9 spetta un credito di imposta pari all'imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 9, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d'imposta.

16. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 9, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 600 e n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto compatibili.

17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 9 a 16.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 16 si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.

19. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti». Inoltr nella nota di aggiornamento del DEF nel mese di settembre 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione del presente articolo anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dallo stesso.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «444 milioni».