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Sub Emendamento n. 21.1000/2 dell'emendamento 21.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Inammissibile (Decaduto)

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.1000, aggiungere, in fine i seguenti commi:

        «2-bis. Per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero in mobilità in forza di precedente rapporto di lavoro con aziende ricadenti nel territorio di aree di crisi semplici, le Regioni possono disporre, previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2018, anche in deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità.

        2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2018:  –  1.200.000;

            2019:  –  ;

            2020:  –  .