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Sub Emendamento n. 21.0.1000/1 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.1000, prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto per gli aggiornamenti previsti dal 1º gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.»;

        Conseguentemente, al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «in relazione all'età anagrafica» aggiungere le seguenti: «, in base al genere»;

            b) le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018.»;

        e, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 12-bis:

        1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche;

        2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

            b) al comma12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

            c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:

        "12-ter-bis. La Commissione tecnica di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, accerta, a decorrere dell'anno 2019, entro 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.

        12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dal Governo con la relazione annuale di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter sono resi disponibili entro il 10 luglio 2018.

        12-ter-quater. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-bis sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter.»;

            d) al comma12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

        e, dopo il comma 13, aggiungete i seguenti:

        «13-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-bis, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-ter.

        13-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

        13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».