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Sub Emendamento n. 21.0.1000/8 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo comma 1, lettera b), dopo le parole: «negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrate nell'anno 2016», inserire il seguente periodo: «Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile».

        Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

            a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 dagli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni, di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economica per 2 a decorrere dall'anno, 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

            b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 2.000 milioni di euro anni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».