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Sub Emendamento n. 21.0.1000/10 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».

        Conseguentemente,

        a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

        2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella, misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

        b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2018: – 30.000.000;

        2019: – 20.000.000;

        2020: – 20.000.000.