presentato il 26/11/2017 in V Bilancio del Senato da Nunzia CATALFO (M5S) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 26/11/17
All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rinviata al 30 settembre 2018».
b) al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».
Conseguentemente,
a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:
«Art. 88-bis.
(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella, misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».
b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: 20.000.000;
2019: 20.000.000;
2020: 20.000.000.