Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 21.0.1000/18 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

sharingList();

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

                    "d-bis) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.;

                b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

                c) al comma 3, le parole: "Lettere .a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

                d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)"».

            b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».

            c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articola 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

            "M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi e banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

        2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'«82 per cento del loro ammontare".

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole:" nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».